PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia dei Castelli Romani nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo Velletri.
      2. La provincia dei Castelli Romani è costituita dai comuni di: Albano, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Cave, Colleferro, Colonna, Gavignano, Genazzano, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Montelànico, Monteporzio, Nemi, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, San Vito Romano, Segni, Valmontone, Velletri, Zagarolo.

Art. 2.

      1. La provincia di Roma, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale dei Castelli Romani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del

 

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rinnovo anticipato degli organi della provincia di Roma.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei Castelli Romani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma e dei Castelli Romani ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia dei Castelli Romani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

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      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dei Castelli Romani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Roma, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Roma, dei fondi di spettanza della provincia dei Castelli Romani.

 

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Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Roma e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia dei Castelli Romani.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia dei Castelli Romani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.